Rimborso dei titoli di viaggio
Il passeggero può richiedere il rimborso del titolo di viaggio in caso di cancellazione del servizio, ritardo alla partenza superiore a 60 minuti, impossibilità di salire a bordo per posti non disponibili oppure partenza anticipata di oltre 5 minuti, se questo impedisce di utilizzare il servizio.
Il rimborso è previsto solo se il disservizio non dipende da cause esterne imprevedibili, come calamità naturali, scioperi o altre situazioni di emergenza. Di norma, viene riconosciuto sotto forma di credito di viaggio.
Per i biglietti di corsa semplice, il rimborso corrisponde al costo del biglietto acquistato.
Per i biglietti di andata e ritorno, se il disservizio riguarda una sola tratta, il rimborso è pari al 50% del costo del biglietto. Per gli abbonamenti, il rimborso viene calcolato in base alla corsa interessata dal disservizio.
In alternativa al rimborso, il passeggero può scegliere di utilizzare gratuitamente un’altra corsa sulla stessa tratta, anche nella stessa giornata, oppure richiedere il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la destinazione con un servizio equivalente, se adeguatamente documentate.
Le richieste di rimborso devono essere inviate esclusivamente secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito web del Gestore. Le domande vengono gestite entro 3 mesi dalla data di ricezione.
Il rimborso non è previsto nei casi in cui il mancato viaggio dipenda da irregolarità del passeggero, come il mancato rispetto delle regole di viaggio, l’assenza di un titolo valido o altri comportamenti che impediscano l’accesso o la permanenza a bordo.